1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che ne possono divenire Parti per mezzo di:

  • a)firma senza riserva di ratifica o di accettazione,
  • b)firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o da accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;382~art7 · fonte del testo