Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o piu' persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, e' punito con la reclusione fino a due anni. Quando e' cagionato solo un danno alle cose di particolare gravita' o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~art3 · fonte del testo