Dopo l'articolo 433 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 433-bis (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). - Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni. Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni». All'articolo 33-bis, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433-bis, secondo comma,».

Testo vigente dal 13 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-28;58~art8 · fonte del testo