1. La presente Convenzione si applichera' al materiale nucleare destinato a scopi pacifici nel corso di un trasporto internazionale. 2. Ad eccezione degli articoli 3, 4 e del paragrafo 3 dell'articolo 5, la presente Convenzione si applichera' altresi' al materiale nucleare destinato a scopi pacifici durante l'uso, deposito e trasporto sul territorio nazionale. 3. A parte gli impegni espressamente assunti dagli Stati contraenti negli articoli citati al paragrafo 2 concernente il materiale nucleare destinato a scopi pacifici in uso, deposito e trasporto sul territorio nazionale, nulla nella presente Convenzione sara' interpretato come limitante i diritti sovrani di uno Stato circa l'uso, il deposito e il trasporto di tale materiale nucleare sul territorio nazionale.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art2 · fonte del testo