[1]Articolo XI

[2]Le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonche' le remunerazioni dei servizi personali al di fuori dell'esercizio di una professione liberale, sono tassabili nello Stato sul cui territorio l'attivita' e' esercitata, salvo le contrarie disposizioni contenute negli articoli dal XII al XVI incluso.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artxi · fonte del testo