[1]Articolo X

[2]Par. 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati nell'esercizio di una professione liberale non sono tassabili nell'altro Stato, a meno che essa non eserciti la sua professione in questo Stato per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. In tal caso, quest'altro Stato non puo' prelevare l'imposta che sui benefici attribuibili alla detta organizzazione stabile. Par. 2. Le autorita' competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, fissare delle norme per la ripartizione dei benefici sopra indicati.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artx · fonte del testo