[1]Articolo XIII
[2]Le remunerazioni dei servizi personali resi sulle navi o sulle aeronavi sono tassabili nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.
Testo vigente dal 22 luglio 1960
[1]Articolo XIII
[2]Le remunerazioni dei servizi personali resi sulle navi o sulle aeronavi sono tassabili nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.
Testo vigente dal 22 luglio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artxiii · fonte del testo
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