[1]Articolo IV

[2]Par. 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati dall'esercizio di una attivita' industriale, agricola, mineraria, commerciale, o di ogni altra natura analoga, non sono tassabili nell'altro Stato, a meno che essa non eserciti la sua attivita' in quest'altro Stato per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. In tal caso, quest'altro Stato non puo' prelevare l'imposta che sui benefici attribuibili alla detta organizzazione stabile. Par. 2. L'ammontare dei benefici menzionati al Par. 1, del presente articolo viene determinato dall'ammontare dei benefici che la organizzazione stabile avrebbe prodotto se fosse stata una impresa indipendente esercitante le stesse attivita' o attivita' similari, nelle stesse condizioni o in condizioni similari, e operante come un qualunque terzo con l'impresa di cui essa e' una stabile organizzazione. Par. 3. Per determinare i benefici menzionati al Par. 2 del presente articolo, le operazioni di semplice acquisto di prodotti o di merci nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione non sono considerate come produttive di benefici, quando l'acquisto e' destinato all'approvvigionamento degli stabilimenti di vendita o di trasformazione dell'impresa nell'altro Stato. Par. 4. Le autorita' competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, fissare delle norme per la ripartizione dei benefici sopra indicati.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artiv · fonte del testo