[1]Articolo III

[2]I redditi dei beni immobili sono tassabili nello Stato in cui i beni stessi sono situati. Per l'applicazione della disposizione del presente articolo, i redditi dei beni immobili comprendono i canoni (redevances-royalties) versati in corrispettivo del diritto allo sfruttamento di miniere o cave o per ogni altra estrazione di prodotti naturali.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artiii · fonte del testo