[1]Paragrafo 1. - I redditi dei beni immobili, compresi i profitti delle attivita' agricole o forestali nonche' i profitti derivanti dall'alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati.

[2]Paragrafo 2. - I canoni pagati per il godimento di beni immobili, per l'esercizio dei diritti di caccia, di pesca e altri diritti analoghi o per la utilizzazione di miniere, cave o altre risorse naturali sono imponibili soltanto nello Stato in cui sono situati i beni ai quali si riferiscono tali canoni.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art4 · fonte del testo