[1]' in caso di incidenti nucleari

[2]La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in virtu' della presente Convenzione, quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in virtu' delle prescrizioni speciali in vigore in uno Stato contraente regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art59 · fonte del testo