[1]dell'indennita' per avaria del bagaglio

[2]In caso di avaria, la ferrovia deve pagare l'ammontare del deprezzamento subito dai bagagli, escluso ogni altro risarcimento. Tuttavia, l'indennita' non puo' oltrepassare:

  • a)se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
  • b)se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art31 · fonte del testo