Il tribunale arbitrale decide esso stesso sulla procedura da seguire, tenendo particolarmente conto delle seguenti disposizioni:

  • a)il tribunale arbitrale istruisce e giudica le cause di cui e' investito in base agli elementi forniti dalle parti senza essere vincolato, allorche' e' chiamato a pronunziarsi in diritto, dalle interpretazioni delle parti medesime;
  • b)il tribunale non puo' accordare di piu' o cosa diversa dalle conclusioni del richiedente, ne meno di quanto il convenuto ha riconosciuto come dovuto;
  • c)la sentenza arbitrale, debitamente motivata, e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti tramite l'Ufficio centrale;
  • d)salvo contraria disposizione di diritto imperativo del luogo ove ha sede il tribunale arbitrale, la sentenza arbitrale non e' suscettibile di ricorso, fatta eccezione tuttavia dei casi di revisione o di nullita'.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~allegato-vii-art4 · fonte del testo