Le parti che ricorrono all'arbitrato concludono un compromesso che specifica particolarmente:

  • a)l'oggetto della controversia, determinato nel modo piu' preciso e chiaro possibile;
  • b)la composizione del tribunale e i termini utili per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;
  • c)il luogo del tribunale. Per l'apertura della procedura arbitrale, il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~allegato-vii-art3 · fonte del testo