di applicazione della presente Parte Le disposizioni della presente Parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago. Il presente articolo non limita il alcun modo le liberta' di cui tutti gli Stati godono nella zona economica esclusiva, conformemente all'articolo 58.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art86 · fonte del testo