d'alto mare o rotte che attraversano zone economiche esclusive all'interno di stretti usati per la navigazione internazionale La presente Parte non si applica agli stretti usati per la navigazione internazionale nei quali esista una rotta, attraverso l'alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche; a tali rotte si applicano le altre Parti pertinenti della presente Convenzione, ivi comprese le disposizioni relative alla liberta' di navigazione e di sorvolo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art36 · fonte del testo