di applicazione della presente Parte Nessuna norma della presente parte si applica:

  • a)alle acque interne che fanno parte di uno stretto, ad eccezione del caso in cui una linea di base diritta, che sia stata tracciata secondo il metodo descritto all'articolo 7, abbia l'effetto di assoggettare al regime di acque interne zone che in precedenza non erano state considerate tali;
  • b)al regime giuridico delle acque situate al di la' del mare territoriale degli Stati rivieraschi, che facciano parte di una zona economica esclusiva o dell'alto mare;
  • c)al regime giuridico degli stretti nei quali il passaggio e' totalmente o parzialmente regolamentato da convenzioni internazionali che siano in vigore da lungo tempo e riguardino espressamente tali stretti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art35 · fonte del testo