1. Al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza sono notificati per iscritto:

  • a)la nomina dei membri di un Ufficio consolare, il loro arrivo dopo la nomina all'Ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonche' ogni altra modificazione relativa al loro status che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare,
  • b)l'arrivo e la partenza definitivi di una persona della famiglia di un membro di un Ufficio consolare e, se e' il caso, il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della famiglia,
  • c)l'arrivo e la partenza definitivi dei membri del personale privato e, se e' il caso, la fine del loro servizio,
  • d)l'assunzione ed il licenziamento delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri dell'Ufficio consolare o in quanto membri del personale privato. 2. L'arrivo e le partenze definitivi devono formare oggetto di una notifica preventiva in un termine ragionevole.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art8 · fonte del testo