1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza viene notificato per iscritto:

  • a)la nomina e l'entrata in servizio dei membri del personale consolare, il giorno dei loro arrivo e della loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonche' ogni modifica relativa al loro status che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare;
  • b)il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia di un membro del personale consolare ed il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della predetta famiglia;
  • c)il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri del personale privato e la fine del loro servizio;
  • d)l'inizio e la cessazione del servizio delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri del personale consolare o in quanto membri del personale privato. 2. Il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva devono formare oggetto di una notifica preventiva entro un termine ragionevole.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art8 · fonte del testo