[1]e trasferimento della proprieta' di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

[2]- In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a:

  • a)permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;
  • b)non esigere il pagamento di diritti di successione ne' di passaggio di proprieta' nazionali, regionali o comunali, relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art29 · fonte del testo