[1]ARTICOLO XIV Esperti e funzionari di organizzazioni

[2]Sezione 20 Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Organizzazione, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Organizzazione o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Organizzazione e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Organizzazione per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

Testo vigente dal 24 luglio 2019

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