• 1)I rappresentanti straordinari degli Stati membri ed i membri del Consiglio dei Delegati che non siano cittadini italiani o che non siano residenti permanenti in Italia godranno delle imm unita' e privilegi accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.
  • 2)Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto che compiono missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto ed i funzionari di altre organizzazioni internazionali o non governative in visita presso la sede dell'Istituto per motivi ufficiali godranno nell'esercizio delle loro funzioni e per la durata della loro missione in Italia delle immunita' e privilegi necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.
  • 3)I rappresentanti o membri del Consialio aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godranno soltanto delle immunita' e dei privilegi in materia di immunita' giurisdizionale e di in;iiolabilita' per' gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art11 · fonte del testo