1. Tutte le categorie di lavoratori agricoli, siano essi salariati o persone che lavorano in proprio, hanno il diritto, senza previa autorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta, come anche di iscriversi a tali organizzazioni, all'unica condizione di attenersi agli statuti delle organizzazioni stesse. 2. I principi della liberta' sindacale dovranno essere osservati pienamente; le organizzazioni di lavoratori agricoli dovranno essere indipendenti e fondate su basi volontarie, e non dovranno essere sottoposte ad alcuna ingerenza, coercizione o misura repressiva. 3. L'acquisizione della personalita' giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori agricoli non puo' essere subordinata a condizioni tali da mettere in causa l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4. Nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal presente articolo, i lavoratori agricoli e le loro rispettive organizzazioni sono tenuti, come pure le altre persone o collettivita' organizzate, a rispettare la legalita'. 5. La legislazione nazionale non dovra' pregiudicare, ne' essere applicata in modo da pregiudicare le garanzie previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;68~art3 · fonte del testo