1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "lavoratori agricoli" designa tutte le persone che esercitano, nelle zone rurali, una attivita' agricola, artigianale od altra, assimilata o connessa, sia che si tratti di salariati, o, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, di persone che lavorino in proprio, ad esempio, affittuari agricoli, mezzadri o piccoli coltivatori diretti. 2. La presente Convenzione si applica soltanto a coloro, tra gli affittuari, mezzadri o piccoli coltivatori diretti la cui principale fonte di reddito sia l'agricoltura e che lavorino essi stessi la terra, con il solo ausilio dei familiari o facendo ricorso a terzi a titolo meramente occasionale, e che:

  • a)non occupino manodopera in modo permanente, o;
  • b)non occupino manodopera stagionale numerosa, o;
  • c)non facciano coltivare le loro terre da mezzadri o affittuari.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;68~art2 · fonte del testo