Uno degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo rurale dovra' essere quello di facilitare la creazione e lo sviluppo, su base volontaria, di organizzazioni di lavoratori agricoli, forti e indipendenti, quale mezzo efficace per assicurare a detti lavoratori, senza discriminazione - ai sensi della convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958 - la partecipazione allo sviluppo economico e sociale ed il beneficio dei vantaggi che ne derivano.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;68~art4 · fonte del testo