Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno sono esentati da diritti doganali e da qualsiasi tassa di entrata o di uscita. Non dovranno, all'uopo, essere fornite garanzie. A meno che non sia disposto diversamente di comune accordo dalle Amministrazioni competenti, i divieti o le restrizioni all'importazione o alla esportazione non si applicano a tali oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti utilizzano, sia per l'esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio e per ritornarvi, sia per percorrere il tratto che separa i due uffici facenti parte di uno stesso valico di frontiera.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art19 · fonte del testo