Una commissione mista, che sara' costituita nel piu' breve tempo possibile dopo l'entrata in vigore della convenzione, avra' il compito:

  • 1)di formulare eventuali proposte tendenti a modificare la presente convenzione e il suo allegato;
  • 2)di risolvere le difficolta' che potessero eventualmente derivare dall'applicazione della convenzione e del suo allegato. La commissione sara' composta di sei membri, tre dei quali saranno designati da ciascuna delle Parti contraenti. Essa scegliera' il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri svizzeri. Il presidente non avra' voto prevalente. I membri della commissione potranno essere assistiti da esperti. La commissione si riunira', in linea di massima, una volta all'anno o su domanda di una delle Parti contraenti. Le riunioni si effettueranno a turno in Italia e in Svizzera.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-08;675~art8 · fonte del testo