I lavori provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti che, a seguito di controllo dell'Amministrazione competente dell'altra Parte, risultino non rispondenti alle disposizioni di legge di quest'ultima, sono respinti all'esportatore e segnalati al Servizio di controllo dei metalli preziosi dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;675~art7 · fonte del testo