[1]mista

[2]1. Verra' costituita una Commissione mista, composta di cinque delegati al massimo per ciascun Paese. Ogni delegazione potra' farsi assistere dagli esperti necessari. 2. La Commissione esaminera' e si adoperera' a risolvere le difficolta' che potessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Accordo e che non avessero potuto essere risolte per le vie normali. Essa potra' anche incaricarsi di ogni altra questione relativa all'immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Svizzera. Essa fara', se del caso, le necessario proposte ai due Governi, e, ove occorra, quella di modificare il presente Accordo. 3. La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione interna e il proprio metodo di lavoro. Essa si riunira' in Svizzera oppure in Italia, su richiesta di una delle due Parti.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art22 · fonte del testo