Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati presentati ad un ufficio del saggio autorizzato ed essere stati controllati e marchiati come previsto dall'articolo 3, siano stati alterati mediante aggiunte o in qualsiasi altro modo.

Testo vigente dal 26 maggio 2023

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