• a)Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuera' ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quinto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'applicazione delle disposizioni di detto Accordo.
  • b)A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sode a Londra.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art3 · fonte del testo