Art. 4 — Partecipazione al Consiglio

  • a)Il Consiglio e' composto di tutti i paesi partecipanti.
  • b)i) Ciascun paese partecipante e' rappresentato nel Consiglio da un delegato e ciascun paese puo' designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio;
  • ii)Un delegato supplente e' abilitato ad agire e a votare in nome del delegato in assenza di quest'ultimo o in altre circostanze speciali.
  • c)Ogni paese partecipante costituisce un solo membro del Consiglio, fatta salva l'eccezione prevista all'articolo, 53.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art4 · fonte del testo