Consiglio internazionale dello stagno

  • a)Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuera' ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quarto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'attuazione delle disposizioni di detto Accordo.
  • b)A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sede a Londra.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art6 · fonte del testo