• 1)Una Commissione mista di esperti, composta da rappresentanti dei due Stati Contraenti, avra' le seguenti funzioni:
  • a)verificare l'applicazione della Convenzione, degli accordi amministrativi per la sua applicazione nonche' degli strumenti addizionali;
  • b)concordare i procedimenti amministrativi e l'uso dei formulari piu' idonei per ottenere una maggiore efficacia, semplificazione e rapidita' nell'applicazione degli atti summenzionati;
  • c)dare pareri alle Autorita' Competenti, quando queste lo richiedano o di propria iniziativa, relativamente all'applicazione di detti atti;
  • d)proporre ai rispettivi Governi, attraverso le Autorita' Competenti, le eventuali modifiche, miglioramenti e norme complementari agli atti citati, al fine di ottenerne il costante aggiornamento e perfezionamento;
  • e)qualsiasi altra funzione, relativa all'interpretazione e all'applicazione di detti atti, che le Autorita' Competenti di comune accordo decideranno di attribuirle.
  • 2)Ogni delegazione potra' essere assistita dai rappresentanti dei settori interessati.
  • 3)La Commissione mista di esperti si riunira' periodicamente in Italia ed in Argentina.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art27 · fonte del testo