[1]Partecipazione

[2]1. Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale creativo, tecnico-artistico, nonche' altri lavoratori che partecipano alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere: (a) per quanto concerne la Repubblica Italiana: (i) cittadini della Repubblica Italiana; (ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea; (iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore; (b) per quanto concerne il Giappone: (i) cittadini del Giappone; (ii) residenti permanenti in Giappone, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore. 2. La partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico straniero nonche' di altri lavoratori che non rispetti i requisiti di cui al comma 1 del presente Articolo puo' essere consentita solo in casi eccezionali e previo mutuo consenso scritto delle autorita' competenti, se tale partecipazione si rende necessaria per realizzare la coproduzione cinematografica.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art7 · fonte del testo