[1]Articolo XIV

[2]Entrata in vigore

[3]1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese dopo che quattordici Stati dell'area di ripartizione, o organizzazioni d'integrazione economica generale, di cui almeno sette dell'Africa e sette dell'Eurasia lo avranno firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione conformemente all'Articolo XIII del presente Accordo. 2. Per ogni Stato dell'area di ripartizione o ogni organizzazione d'integrazione economica regionale che: (a) firmera' il presente Accordo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure; (b) lo ratifichera', lo accettera' o lo approvera', oppure; (c) vi aderira', successivamente alla data in cui il numero di Stati dell'area di ripartizione e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale, richiesto per l'entrata in vigore l'hanno firmato senza riserva o, se del caso, lo hanno ratificato, accettato o approvato, il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla firma senza riserva o al deposito da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 4 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;66~accordo-artxiv · fonte del testo