ARTICOLO XIV 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma del governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura o di una qualunque delle sue agenzie specializzate. Un tale governo che non abbia firmato la Convenzione puo' aderirvi in qualunque momento. 2. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica o all'approvazione dei paesi firmatari in conformita' con la loro costituzione. Gli strumenti di ratifica di approvazione o di adesione sono depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. 3. La presente Convenzione entra in vigore quando strumenti di ratifica di approvazione, o di adesione siano stati depositati da sette governi; essa ha effetto per ciascuno dei governi che depositano ulteriormente uno strumento di ratifica, di approvazione o di adesione a decorrere dalla data di deposito di questo strumento.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artxiv · fonte del testo