[1]Articolo XIII Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

[2]1. Il presente Accordo e' aperto alla firma di ogni Stato dell'area di ripartizione, a prescindere dal fatto che zone dipendenti dalla giurisdizione di questo Stato facciano o meno parte della zona dell'Accordo, o alle organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui almeno un membro e' Stato dell'area di ripartizione, sia mediante:

  • a)firma senza riserva, di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
  • b)firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

[3]2. Il presente Accordo rimane aperto alla firma a Monaco fino alla data della sua entrata in vigore. 3. Il presente Accordo e' aperto all'adesione di ogni Stato dell'area di ripartizione o di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, a partire dalla data della sua canta in vigore. 4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artxiii · fonte del testo