La presente Costituzione puo' essere emendata dal Consiglio a maggioranza di tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, a condizione che la notifica di tali proposte di emendamento, insieme con il testo completo, sia stata inviata per posta a tutti i membri del Consiglio almeno otto settimane prima della riunione, ovvero che tutti i membri del Consiglio non abbiano deciso di derogare a tale notifica. Ogni emendamento alla Costituzione sara' sottoposto anche all'approvazione del CGIAR.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66~appendice-i-art19 · fonte del testo