ARTICOLO X. EMENDAMENTI Il presente Accordo puo' essere emendato dall'Assemblea da un voto a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, sotto riserva che la notifica di detto emendamento, comprendente il testo completo dell'emendamento proposto, sia stato inviato a tutti i membri dell'Assemblea almeno otto settimane prima della data prevista per il voto relativo all'emendamento.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;98~accordo-artx · fonte del testo