[1]Cooperazione nel settore dei servizi finanziari

[2]1. Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le regole e le norme comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e i sistemi di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario. 2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e delle misure volte a sviluppare le capacita' per il conseguimento di questi obiettivi.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art43 · fonte del testo