Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprende azioni intese a: - agevolare il turismo; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

Testo vigente dal 16 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;98~art61 · fonte del testo