supplementari e transitorie 1. Il presente Accordo e' considerato come sostitutivo dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao. 2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, oppure a nome di questi ultimi, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non e' specificato che i loro effetti cessino in tale data, rimarranno in vigore, salvo se siano modificate dalle norme del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma sul presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra il sedici luglio millenoventonovantatre. I testi del presente Accordo in lingua araba, cinese, francese inglese, russa e spagnola fanno tutti ugualmente fede.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art63 · fonte del testo