supplementari e transitorie 1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1980. 2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'accordo internazionale sul cacao del 1980, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e di cui non venga specificato che scadano a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo. 3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'accordo internazionale sul cacao del 1972, dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 e dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo. In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate. Fatti a Ginevra, il 25 luglio millenovecentottantasei, i testi del presente accordo in lingua araba, inglese, francese russa e spagnola facenti tutti ugualmente fede. Il testo autentico in cinese del presente accordo sara' stabilito dal depositario e sottoposto per approvazione a tutti i firmatari e governi che hanno aderito al presente accordo.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art77 · fonte del testo