con altre organizzazioni 1. Il Consiglio adotta ogni adeguata disposizione in vista di procedere a consultazioni o a cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e organizzazioni inter- intergovernative appropriate. 2. Il Consiglio, in considerazione del particolare ruolo assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, tiene informata l'Organizzazione, come opportuno, riguardo alle sue attivita' ed ai suoi programmi di lavoro. 3. Il Consiglio puo' inoltre adottare ogni adeguata disposizione per mantenere contatti effettivi con le organizzazioni internazionali di produttori, di negozianti e di lavoranti di cacao. 4. Il Consiglio si adopera per far partecipare ai suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo di cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre Parti che si interessano all'economia mondiale del cacao.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art13 · fonte del testo