differenziate e correttive I paesi in via di sviluppo Membri importatori ed i paesi meno progrediti che sono Membri, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prende in ocnsiderazione l'adozione di tali misure appropriate alla luce delle disposizioni della Risoluzione 93(IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art45 · fonte del testo