differenziate e correttive 1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi sono lesi da provvedimenti presi in attuazione del presente Accordo possono rivolgersi al Consiglio per misure differenziate e correttive appro- priate. Il Consiglio prevede di prendere misure adeguate in base alla sezione III, paragrafi 3 e 4, della risluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. 2. Fatti salvi gli interessi degli altri membri esportatori, il Consiglio, in ogni sua attivita', puo' tener conto in particolar modo dei fabbisogni di un determinato paese esportatore incluso tra i paesi meno progrediti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art36 · fonte del testo