[1]Sequestro dei proventi e delle cose pertinenti al reato. Confisca.

[2]1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richiesti per provare se nel suo territorio siano presenti proventi di reati o cose pertinenti al reato e comunica alla Parte richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta le ragioni che la inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultima possano trovarsi proventi o cose pertinenti al reato. 2. Una volta rintracciati i presunti proventi o cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi e le cose pertinenti al reato. 3. Su domanda della Parte richiedente la Parte richiesta, nel rispetto delle condizioni concordate tra le Parti, trasferisce alla Parte richiedente, in tutto o in parte, i proventi e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni. 4. Nell'applicare il presente articolo saranno comunque rispettati i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali proventi e cose pertinenti al reato.

Testo vigente dal 19 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64~trattato-art15 · fonte del testo