[1]Accertamenti bancari

[2]1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica indagata o imputata e' titolare di uno o piu' conti bancari presso le banche ubicate nel suo territorio. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 2. L'assistenza non puo' essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.

Testo vigente dal 19 maggio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64~trattato-art14 · fonte del testo