[1]Scambio di informazioni sui procedimenti penali

[2]La Parte richiesta trasmette alla Parte richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte richiedente.

Testo vigente dal 19 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64~trattato-art16 · fonte del testo